Agevolazioni alla Imprenditoria Giovanile
La Legge n. 95 del 29 marzo 1995, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 98 del 28 aprile 1995. "Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali" che ha sostituito la legge 28/02/86 n.44 (De Vito) è finalizzata a dare sostegno all'avvio di nuove imprese, costituite prevalentemente da giovani, attraverso agevolazioni finanziarie e servizi reali.
Possono beneficiare delle agevolazioni i giovani che si costituiscano in società, sono ammissibili le seguenti tipologie di società:
- società in nome collettivo (s.n.c.)
- società semplici (s.s.)
- società in accomandita semplice (s.a.s.)
- società in accomandita per azioni (s.a.p.a.)
- società per azioni (s.p.a.)
- società a responsabilità limitata (s.r.l.)
- società cooperative (comprese le minicooperative).
Sono escluse le ditte individuali, le società di fatto.
Le società devono avere i seguenti requisiti:
maggioranza assoluta di giovani tra i 18 e i 29 anni residenti nei territori di applicazione della legge al 1° gennaio 1994 oppure totalità di giovani tra i 18 e i 35 anni residenti nei territori di applicazione della legge al 1° gennaio 1994
La sede legale, amministrativa ed operativa della società deve essere ubicata nei territori di applicazione della legge.
Le agevolazioni previste comprendono servizi reali e incentivi finanziari che possono consistere in contributi a fondo perduto o in mutui agevolti che vengono erogati secondo i limiti fissati dall'Unione Europea secondo i termini del Equivalente Sovvenzione Lorda e Equivalente Sovvenzione Netta.

