De minimis
Ogni progetto di legge che conceda finanziamenti e agevolazioni deve essere notificato e autorizzato dalla Commissione Europea come stabilito dalle norme europee relative agli aiuti di stato.
Fanno eccezione alcuni tipi di aiuti che sono autorizzati mediante degli appositi regolamenti di esenzione dell'Unione Europea e i cosi detti aiuti de minimis.
Si tratta di finanziamenti e agevolazioni di piccola entità, il cui importo è considerato irrilevante per generare turbative del mercato e della concorrenza.
Gli stati possono quindi erogare aiuti alle imprese di qualsiasi dimensione, in regime de minimis, senza obbligo di notifica, nel rispetto delle condizioni di cui, attualmente, al regolamento CE della Commissione n. 1998/2006.
Restano in ogni caso esclusi dall'applicazione del de minimis gli aiuti concessi al settore della produzione agricola, della pesca, dell'acquacoltura e dell'industria carboniera. Il regolamento CE 1998/2006 ha infatti introdotto un'importante novità per quanto riguarda il campo di applicazione del de minimis, rispetto alla precedente regolamentazione (Reg. CE 69/2001): dal 1° gennaio 2007 possono essere concessi aiuti in de minimis anche alle imprese operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e dei trasporti, benché nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi si escluda l'acquisto di veicoli e si preveda, in generale per il trasporto su strada, un massimale limitato a 100.000 euro ad impresa beneficiaria.

