Sconto di Portafoglio
Lo sconto bancario è definito dal Codice Civile – Libro IV – Titolo III - Sezione VI: Dello sconto bancario
- Art. 1858 Nozione
Lo sconto è il contratto col quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso (1260 e seguenti). - Art. 1859 Sconto di cambiali
Se lo sconto avviene mediante girata di cambiale o di assegno bancario (2009 e seguenti), la banca, nel caso di mancato pagamento, oltre ai diritti derivanti dal titolo, ha anche il diritto alla restituzione della somma anticipata. Sono salve le norme delle leggi speciali relative alla cessione della provvista nello sconto di tratte non accettate o munite di clausole "senza accettazione". - Art. 1860 Sconto di tratte documentate
La banca che ha scontato tratte documentate ha sulla merce lo stesso privilegio del mandatario finché il titolo rappresentativo è in suo possesso (2761).
Attraverso l'operazione di sconto la banca mette a disposizione del cliente il valore attualizzato di un credito non ancora scaduto dato dal valore nominale del credito detratte le competenze (interessi, commissioni ecc..).
L'articolo 1858 indica che la cessione del credito avviene salvo buon fine, questo significa che nel caso di insolvenza del debitore ceduto il cliente che beneficia dell'operazione di sconto è obbligato alla restituzione dell'importo ricevuto in prestito.
Attraverso l'operazione di sconto il cliente ottiene lo smobilizzo di crediti con scadenza futura, entrando in possesso del netto ricavo dei crediti in anticipo rispetto alla scadenza.

