I conti correnti bancari o assicurativi, ovvero depositi di denaro, cassette di sicurezza, libretti di risparmio, assegni circolari mai rimborsati, titoli azionari o obbligazionari appartenenti a persone decedute o scomparse che non risultano più movimentati da almeno dieci vengono dichiarati “conti dormienti”.
La definizione è stata data con Decreto del Presidente della Repubblica approvato dal Consiglio dei Ministri che stabilisce che detti conti correnti dormienti confluiranno in un apposito fondo per indennizzare i risparmiatori vittime di frodi e crac finanziarie e per la stabilizzazione dei precari nella pubblica amministrazione.
La procedura con cui i “conti dormienti” confluiranno nel fondo non è automatica, la banca dovrà dare comunicazione agli interessati che avranno 6 mesi a partire dalla data di ricevimento della raccomandata dell’intermediario finanziario per effettuare un piccolo movimento che annullerà la procedura.
Per i conti già inattivi da dieci anni gli intermediari dovranno inoltrare le comunicazioni entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto in questione e gli interessati avranno altri quattro mesi per dare una risposta o per fare qualche movimento sul conto che ne blocchi così l’estinzione.
Con i Conti dormienti risarciti i risparmiatori vittime di frodi finanziarie
martedì 05 giugno 2007 by Finanziamenti




