L’Agenzia del Territorio ha pubblicato la circolare n° 5/T del 01 giugno relativa alla procedura semplificata di cancellazone delle ipoteche.
Fra gli altri chiarimenti della circolare la conferma che la cancellazione di ipoteche relative a mutui concessi da banche o operatori finanziari viene effettuata d’ufficio, senza tributi, al momento in cui viene estinto il mutuo e cessa l’obbligazione.
La cancellazione automatica avviene soltanto per le ipoteche a garanzia di un mutuo concesso da banche, finanziarie e enti di previdenza obbligatoria, mentre tale procedura non avviene per le ipoteche a garanzia di obbligazioni che non derivano da contratti di mutuo o comunque da beneficiari diversi da quelli citati.
L’estinzione del mutuo verrà comunicata dai creditori ai Servizi di pubblicità immobiliare degli uffici provinciali mediante con modalità telematiche, coloro che comunicheranno di essere impossibilitati a fornire la comunicazione in modo telematico potranno presentare le comunicazioni in forma cartacea fino al 4 luglio.
Trascorsi trenta giorni dalla estinzione dell’obbligazione, il Conservatore provvede a cancellare l’ipoteca entro il giorno successivo.
La circolare dell’Agenzia specifica inoltre che la cancellazione dell’ipoteca non è assoggettata a tributi, in quanto la stessa avviene d’ufficio e indipendentemente dalla redazione di un’apposita domanda di annotazione in quanto riferita a un’ipoteca che ha già perso anche la sua efficacia pubblicitaria.
Ipoteca: cancellazione d’ufficio e senza tributi
lunedì 04 giugno 2007 by Finanziamenti


[...] trasferimento del mutuo da una banca ad un’altra, ma capita che alcune banche glissino sulla cancellazione automatica e senza spese dell’ipoteca o che “dimenticano” di ridurre le penali di estinzione anticipata in violazione dell’accordo [...]