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L’Agenzia delle Entrate pubblica sul suo sito la risoluzione n° 144/E del 25 giugno 2007 con la quale torna ad occuparsi della interpretazione della norma relativa al credito di imposta per l’incremento occupazionale.
La risoluzione stabilisce che il credito d’imposta per l’incremento occupazionale, maturato nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 e il 31 dicembre 2002, non è soggetto ad alcun vincolo temporale di utilizzo.
Pertanto, nel caso in cui si verifichi una fusione fra due società che non avevano usufruito del credito di imposta, questo può essere utilizzato dalla nuova società nata dalla fusione delle due società a prescindere dalla mancata evidenziazione del credito nelle dichiarazioni dei redditi dei soggetti fusi, relative a ciascun periodo d’imposta di maturazione.
Infatti, nel caso di fusione, il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) dispone che dalla data in cui ha effetto l’operazione la società risultante subentra negli obblighi e nei diritti delle società fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi.
E’ il principio di continuità dell’attività aziendale, in applicazione del quale la società nata dalla fusione gode del diritto alla fruizione del bonus per credito di imposta per incremento dell’occupazione.

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