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Il Dl 70/2011 cosidetto Decreto Sviluppo, convertito dalla legge 106/2011, ha riformato alcuni regimi contabili semplificati variando sensibilmente la tassazione e i requisiti per l’accesso al regime agevolato con lo scopo di incentivare e favorire la costituzione di nuove attività da parte di giovani.

Nuovo regime fiscale agevolato dei minimi: più restrizioni maggiori agevolazioniA fronte di maggiori restrizioni per l’accesso al regime fiscale è prevista una variazione di tassazione che porta  l’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle addizionali regionale e comunale dal 20 al 5 per cento.

A partire dal 2012 potranno far parte del regime dei minimi le persone fisiche in possesso dei requisiti previsti dalla previgente normativa  e che intraprendono un’attività d’impresa, arte o professione ovvero che hanno iniziato un’attività dopo il 2007.

Il regime agevolato può essere adottato solo per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi. E’ possibile mantenere il regime dei minimi oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell’attività purchè non sia superato il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.

Pertanto chi ha preso partita Iva prima del 2008, dal periodo d’imposta 2012 è fuori dal regime attuale e sarà automaticamente assoggettato a un nuovo regime, quello degli “ex minimi”.

Ricordiamo quali sono i requisiti previsti dalla previgente normativa per poter aderire al regime dei minimi:

  • è necessario non aver conseguito ricavi o compensi in misura superiore a 30.000 euro
  • non aver effettuato cessioni all’esportazione o operazioni a queste assimilate, operazioni con lo Stato del Vaticano o Repubblica di San Marino; non aver sostenuto spese per lavoratori dipendenti o per collaboratori,anche a progetto;
  • non aver erogato somme sotto forme di utili di partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro.
  • Non aver acquistato, anche mediante contratti di appalto e di locazione, beni strumentali di valore complessivo superiore a 15.000 euro nel triennio precedente.

Sono previste inoltre ulteriori limitazioni, riferibili all’attività esercitata nel periodo precedente l’adesione al regime dei minimi: è necessario non aver esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare, inoltre non è possibile proseguire altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. Possono, invece, applicare il regime semplificato coloro che precedentemente hanno svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

Non è consentito, ai fini dell’accesso al regime agevolato, la prosecuzione di un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, se nell’ultimo periodo d’imposta sono stati realizzati ricavi superiori a 30mila euro.

A fronte di queste maggiori restrizioni per l’accesso al regime è prevista una maggiore agevolazione per coloro che potranno usufruire del nuovo regime fiscale: l’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle addizionali regionale e comunale  è stata infatti ridotta dal 20 al 5 per cento.
Restano, inoltre, confermate l’esenzione dall’Irap, la non applicazione dell’Iva e le agevolazioni contabili.

Per maggiori informazioni e chiarimenti: www.fiscooggi.it

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