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ICI 2009

Esenzione ICI per abitazione principale: questa l’importante novità entrata in vigore dal 29 maggio 2008 con la pubbicazione in Gazzetta del decreto legge n° 93 del 27/05/08 ad eccezione delle unità immobiliari di categoria catastale A1 (abitazione signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Chi deve pagare l’ICI?

Devono pagare l’ Imposta Comunale sugli immobili:

  • i proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato;
  • i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli stessi beni;
  • i locatari in caso di locazione finanziaria (leasing);
  • i concessionari di aree demaniali.

Per la casa adibita ad abitazione principale, nei casi in cui non sia prevista l’esenzione, è possibile usufruire di una detrazione il cui importo è stabilito di anno in anno dal Comune.

Come si calcola l’importo da pagare?

Per calcolare l’imposta è neccessario stabilire la base imponibile (in base al tipo di fabbricato o terreno agricolo) e applicarvi l’aliquota stabilita anno per anno dal Comune.
Quando deve essere pagata l’imposta?

L’ICI deve essere versata in due rate:
la prima rata da pagare entro il 16 giugno pari al 50% dell’imposta duvuta per l’anno in corso, calcolata tenendo conto dell’aliquota e delle detrazioni dell’anno precedente;
la seconda rata da pagare tra il 1° e il 16 dicembre viene calcolata in base alle aliquote e alle detrazioni stabilite dal Comune per l’anno in corso, dall’importo calcolato verrà detratto l’importo dell’acconto versato a giugno.
E’ possibile anche pagare l’imposta ICI in una unica soluzione, entro il termine previsto per l’acconto, applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per l’anno in corso.

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