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Con un comunicato stampa l’Agenzia delle Entrate chiarisce i dubbi registrati in alcuni comuni relativamente all’obbligo di versare l’acconto per l’addizionale IRPEF.
In particolare l’Agenzia delle Entrate precisa che per i contribuenti che rientrano nella soglia di esenzione deliberata dal comune
non devono pagare l’acconto dell’addizionale Irpef.
Per i redditi di lavoro dipendente e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i sostituti d’imposta determinano l’acconto
dell’addizionale comunale dovuta per il 2007, utilizzando l’aliquota fissata dal Comune in cui il dipendente ha il domicilio fiscale al primo gennaio 2007, tenendo conto delle esenzioni deliberate dai Comuni.
Qualora siano state trattenute rate di acconto nei confronti di contribuenti che hanno diritto all’esenzione, il sostituto d’imposta provvede alla restituzione nelle mensilita’ successive o in sede di conguaglio.
L’Agenzia delle Entrate ricorda infine che qualora in sede di dichiarazione dei redditi, o in sede di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, si verificasse che il reddito imponibile risulta superiore alla fascia di esenzione, l’imposta sara’ versata dal contribuente, oppure la relativa ritenuta sara’ operata dal sostituto d’imposta senza applicazione di sanzioni e interessi.

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