L’Agenzia delle Entrate pubblica la Risoluzione n. 11/Df con la quale fornisce chiarimenti riguardo l’ulteriore detrazione ICI prevista dalla Finanziaria 2008.
Innanzitutto va sottolineato che la nuova detrazione ICI va a sommarsi sia alla detrazione di base pari a 103.29 euro, che alle riduzioni di imposta eventualmente previste dalle amministrazioni comunali.
La nuova agevolazione, definita oramai “ulteriore detrazione ICI” è pari all’1,33 per mille da calcolare sul valore catastale dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le sue pertinenze. La detrazione va rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è destinato ad abitazione principale e viene suddivisa in parti uguali nel caso di due o più comproprietari che condividono l’abitazione per lo stesso periodo di tempo e si trasferisce ad un altro immobile nel caso in cui il contribuente cambi residenza nel corso dell’anno.
Il principio generale secondo il quale la nuova agevolazione ICI non è legata alla proprietà dell’immobile ma all’utilizzo come abitazione principale ha una eccezione riguardo ai coniugi separati: la Finanziaria 2008 ha infatti esteso i benefici ICI anche al coniuge non assegnatario dell’immobile, infatti il soggetto che non risulti assegnatario della casa coniugale deve calcolare l’aliquota agevolata e le detrazioni calcolate in proporzione alla quota posseduta purchè non sia proprietario di un altro immobile destinato ad abitazione nello stesso comune dove è ubicata la casa coniugale.