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L’Agenzia delle Entrate pubblica la Circolare n. 13/E e fornisce ancora chiarimenti sul forfettone, il regime semplificato per imprenditori e autonomi.

Questi alcuni dei chiarimenti forniti dalla Circolare che prende in esame diversi aspetti relativi al regime agevolato per i contribuenti minimi, partendo dai requisiti di accesso (limiti di reddito, beni strumentali), detrazione IVA, comunicazione dati Iva, dichiarazioni d’intento, elenchi clienti e fornitori, uscita dal regime:

Una delle condizioni da soddisfare per l’applicabilità del regime dei contribuenti minimi è che nel triennio solare precedente non siano stati effettuati acquisti di beni strumentali per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.
La circolare interpretativa precisa che ai fini della verifica del limite dei 15mila euro di beni strumentali va considerato il corrispettivo complessivamente pagato, anche nel caso in cui l’intero corrispettivo non sia ricaduto per intero sul contribuente ma si sia beneficiato di un contributo a fondo perduto in conto impianti.
Al raggiungimento del tetto concorrono anche gli importi corrisposti per la locazione dell’immobile in cui è svolta l’attività economica.

Chi, durante l’anno solare precedente, ha emesso fatture senza addebito d’imposta a seguito di dichiarazione d’intento rilasciata dal committente (articolo 8, lettera c), Dpr 633/1972), non può qualificarsi contribuente minimo.

Quando un “minimo” riceve dichiarazione d’intento, deve restituirla al committente informandolo che l’operazione avverrà comunque senza addebito d’imposta perché effettuata ai sensi della disciplina “semplificata”.

I contribuenti obbligati alla presentazione degli elenchi clienti e fornitori devono indicare anche i dati relativi ad acquisti e cessioni effettuate con contribuenti minimi.

I contribuenti minimi sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione dati Iva. L’esonero trova applicazione a partire dal periodo d’imposta 2008, quindi per l’adempimento previsto nel febbraio 2009. Per quanto riguarda la comunicazione relativa all’anno 2007, la stessa va trasmessa anche dai “minimi” se non sussistono ulteriori cause di esclusione (ad esempio, volume d’affari non superiore a 25.822,84 euro).

Sono alcune delle rilevanti precisazioni fornite dall’agenzia delle Entrate raccolte nella circolare n. 13/E del 26 febbraio.

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