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Con la Risoluzione n. 53/E del 18 febbraio 2008 l’Agenzia delle Entrate ha risposto al quesito di un ente previdenziale e chiarito i dubbi relativi al diritto degli eredi a ricevere il rateo di pensione o l’assegno insoluto a causa del preventivo decesso del titolare.

E’ stato chiarito che in questo caso il rateo della pensione non rientra nell’asse ereditario del de cuius, in quanto spetta iure proprio al coniuge superstite non separato o, in mancanza, ai figli del defunto.

E’ stato confermato infatti il principio già sostenuto nella circolare n. 24 del 1976 secondo il quale i ratei di stipendio o di pensione non sono “da considerare trasferiti per diritto di successione ereditaria ma iure proprio e pertanto, il diritto alla percezione degli aventi diritto nei casi ipotizzati sorge direttamente a favore dei superstiti (coniuge o figli) “iure proprio”, in quanto la legge riconosce direttamente tale diritto, e non “iure successionis”.

Viceversa, nell’ipotesi in cui, in mancanza del coniuge o dei figli del defunto, il rateo sia devoluto in favore degli eredi del dipendente, lo stesso rientra nell’asse ereditario relitto, con il conseguente assoggettamento all’imposta sulle successioni e donazioni.

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