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Il decreto Bersani ha stabilito che nei contratti di mutuo per acquisto o ristrutturazione di abitazioni o locali da adibire ad una attività economica o professionale non devono essere più contenute clausole penali relative ad una eventuale estinzione anticipata del mutuo stesso.
Il decreto Bersani non si limita però a vietare le penali d’estinzione per i nuovi contratti di prestito, ma disciplina anche i vecchi contratti di mutuo, quelli cioè perfezionati anteriormente al 2 febbraio 2007 stabilendo che ABI e associazioni dei consumatori si accordino, entro tre mesi dall’entrata in vigore del decreto, riguardo alle regole generali di “riconduzione ad equità” dei vecchi contratti di mutuo.
Le parti, la settimana scorsa, hanno trovato un accordo sulla base del quale è possibile richiedere alla banca il rimborso della penale pagata per l’estinzione anticipata del mutuo.
Il rimborso della penale può essere richiesto presentando alla propria banca apposita domanda corredata di autocertificazione che il mutuo era ancora attivo prima del 2 febbraio e che la pratica di estinzione è stata aperta dopo tale data (condizione necessaria per il rimborso della penale) entro il 31 maggio.



2 Responses to “Restituzione penali per estinzione anticipata del mutuo”

  1. [...] Posted in Banche by prestitifinanziamenti on the May 18th, 2007 Da Finanziamenti Contributi e Agevolazioni un articolo su come richiedere la restituzione delle penali pagate per l’estinzione anticipata del mutuo. [...]

  2. [...] glissino sulla cancellazione automatica e senza spese dell’ipoteca o che “dimenticano” di ridurre le penali di estinzione anticipata in violazione dell’accordo Abi-consumatori del 2 maggio scorso. Posted by [...]

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