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Con la circolare n. 40/E l’Agenzia delle Entrate comunica che per la detrazione, o la deduzione, della spesa d’acquisto dei medicinali non sarà più necessario che sullo scontrino appaia il nome del farmaco, che sarà sostituito dal suo numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC).

Ricordiamo infatti che la detrazione delle spese per l’acquisto di medicinali è subordinata alla certificazione delle stesse “da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario”.

Il cosiddetto “scontrino parlante”,  che fino ad oggi è servito come certificazione delle spese sanitarie sostenute per l’acquisto dei farmaci,  riporta infatti  la dizione “farmaco” o “medicinale”,  la relativa denominazione commerciale e il codice fiscale del destinatario.

Il Garante della Privacy, a seguito di numerosi esposti di cittadini, ha disposto  che la specificazione sullo scontrino della qualità del prodotto acquistato è soddisfatta attraverso l’indicazione del numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), garantendo contemporaneamente la  tutela della riservatezza dei cittadini e l’interesse pubblico alla riduzione del rischio di indebite deduzioni e detrazioni fiscali.

Il nuovo scontrino fiscale parlante, il Garante ha fissato al 1° gennaio 2010 la data entro la quale “adeguare” lo scontrino alle nuove indicazioni, dovrà  indicare natura e quantità dei medicinali acquistati, codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale e codice fiscale del destinatario.

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