Con Risoluzione n. 397/E del 22 ottobre 2008 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti relativi alla detrazione delle spese sostenute per assistenza a persone non autonome quando le prestazioni non vengono fornite presso il loro domicilio.
La risoluzione ribadisce che il diritto alla detrazione è legato al tipo di prestazione e non dal luogo dove viene resa l’assistenza.
Viene pertanto ribadito il diritto alla detrazione del 19% sui costi sostenuti per l’assistenza a persone non autosufficienti anche quando le prestazioni vengono fornite in casa di cura.
Le spese relative all’assistenza dovranno essere certificati distintamente rispetto a quelli riferibili ad altri eventuali servizi ricevuti presso la casa di cura.
Va ricordato inoltre che il beneficio può essere calcolato su una spesa massima di 2.100 euro e che il reddito del contribuente che ne fa richiesta non deve superare i 40mila euro.
Per avere diritto alla detrazione, inoltre, occorre essere in possesso di una idonea documentazione fiscale relativa ai corrispettivi versati e, in caso di spese per assistenza a familiari, devono risultare codici fiscali e dati anagrafici di chi effettua i pagamenti, di chi assiste e di chi riceve la prestazione.