Stabilite le modalità di fruizione della detrazione del canone di affitto dell’abitazione principale tramite il decreto attuativo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 11 febbraio 2008.
L’agevolazione relativa alla detrazione d’imposta per il canone di affitto dell’abitazione principale differisce a seconda dell’ammontare del reddito e delle condizioni particolari dei soggetti beneficiari.
In via generale è stabilito quanto segue:
- detrazione di 300 euro in caso di redditi non superiori a 15.493,71 euro;
- detrazione di 150 euro in caso di redditi compresi fra i 15.493,71 euro e i 30.987,41 euro.
Per i lavoratori dipendenti che si trasferiscono nel Comune di lavoro (ad una distanza di 100 o più chilometri dalla residenza precedente e comunque in una regione diversa dalla propria) spetta per i primi tre anni l’agevolazione stabilita in base all’ammontare del reddito:
- detrazione di euro 991,60 per i redditi non superiori a 15.493,71 euro
- detrazione di euro 495,80 per i redditi compresi fra 15.493,71 e 30.987,41 euro
La Finanziaria 2008 ha stabilito l’effetto retroattivo delle detrazioni fiscali per il canone di affitto dell’abitazione principale anche per l’anno d’imposta 2007. In questo caso, la detrazione d’imposta si concretizza in sede di presentazione di dichiarazione dei redditi.
Per l’anno d’imposta 2008, la detrazione per canoni di locazione è riconosciuta, su richiesta del contribuente, a seguito di presentazione al datore di lavoro di una dichiarazione contenente gli estremi di registrazione del contratto di affitto, i requisiti relativi alla tipologia e all’ammontare del reddito, nonché il periodo per il quale l’immobile, oggetto della locazione, è adibito ad abitazione principale. Il sostituto d’imposta applica la detrazione in fase di conguaglio fiscale fino a capienza delle ritenute disponibili. Nel caso in cui la detrazione fosse superiore, lo stesso sostituto provvederà a indicare nel Cud l’importo non attribuito per consentire al contribuente di poterlo recuperare nella dichiarazione dei redditi.
Relativamente alla detrazione in favore dei giovani fra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto d’affitto per l’abitazione principale, purché diversa da quella dei genitori, è prevista una detrazione di 991,60 euro per tre anni, ma soltanto in presenza di redditi non superiori a 15.493,71 euro.
Le detrazioni non sono cumulabili fra loro.
Domanda: Il mio reddito da lavoro dipendente è di trentaduemila euro, nel mio stato di famiglia è compresa mia figlia di ventuno anni. Il mio contratto d’affitto è di 850 euro al mese. Rientro o no nei criteri per chiedere una detrazione compilando il 730?