Feed on
Posts
Comments

La Finanziaria 2008 ha reintrodotto la detrazione del 36% per l’acquisto di case ristrutturate.

L’agevolazione riguarda gli edifici nei quali gli interventi di ristrutturazione e recupero avvengano nel triennio 2008-2010: per aver diritto alla detrazione IRPEF è necessario che i lavori di recupero abbiano inizio entro il 01 gennaio 2008 e si concludano entro il 31 dicembre 2010 e che le abitazioni siano vendute entro giugno 2011.

La detrazione del 36% riguarda il costo sostenuto per gli interventi di ristrutturazione e spetta a chi sostiene il costo degli interventi ovvero all’acquirente della casa che ne paga indirettamente attraverso un maggiore valore attribuito all’edificio ristrutturato; l’agevolazione non spetta invece all’impresa che effettua i lavori.

Il costo sul quale verrà calcolata la detrazione del 36% viene stabilito in maniera presunta attribuendo un valore forfetario del 25% del valore dichiarato nel contratto di acquisto entro il limite massimo di 48.000 euro.

L’agevolazione riguarda solo le unità immobiliari di tipo residenziale anche se non si tratta di prima casa o abitazione principale.

La detrazione deve essere utilizzata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno dell’acquisto dell’abitazione oppure nelle dichiarazioni degli anni nei quali siano stati pagati acconti per l’acquisto della casa, deve essere utilizzata in 10 rate uguali e costanti ridotte a 5 o a 3 rispettivamente al compimento dei 75 e degli 80 anni.
L’utilizzo della detrazione è possibile entro l’importo delle imposte versate o da versare, in caso di mancato utilizzo l’agevolazione viene persa senza la possibilità di recuperare l’anno successivo.

Leave a Reply