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La Legge del 9 gennaio 1989, n. 13 – Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati prevede la concessione di contributi per il superamento delle barriere architettoniche in edifici privati.
I contributi stanziati dallo stato vengono erogati dalle regioni alle quali è necessario presentare domanda.
Possono beneficiare dei finanziamenti i portatori di handicap permanenti, o i condomini in cui i disabili risiedano ( inclusi i centri residenziali per l’assistenza agli handicappati), che rispondano ai seguenti requisiti: – Disabilità totale o parziale certificata dall’Ausl competente o dal Medico di base – Edifici già esistenti alla data di entrata in vigore della Legge (gennaio 1989) – Residenza nell’edificio per il quale si richiede il contributo.

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