Arrivano dall’Agenzia delle Entrate i chiarimenti sulla possibilità di utilizzare le agevolazioni prima casa una seconda volta, quando sia già stato acquistato un immobile beneficiando delle agevolazioni.
Il caso preso in esame riguarda un soggetto che, sposato in regime di comunione legale di beni, è interessato a sapere se sia possibile “duplicare” i benefici “prima casa”, ossia avvalersi di questi aiuti del Fisco per comprare un’abitazione più grande di quella in cui già risiede, acquistata ante-matrimonio dal consorte in forma agevolata.
La risoluzione chiarisce che è possibile usufruire delle agevolazioni prima casa per una seconda volta solo nel caso in cui sia accertato che l’immobile acquistato in precedenza con i benefici sia assolutamente inadeguato. Viene così negata questa possibilità nei casi in cui l’abitazione sia scomoda, troppo piccola ecc.. ma viene ribadito il diritto nel caso in cui l’immobile venga giudicato del tutto inadatto.
Va comunque ricordato che rimane il diritto pro-quota del coniuge, ovvero il diritto all’agevolazione viene mantenuto dall’altro coniuge per la propria quota.