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Il 29 novembre scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.l. n. 185/2008 che definisce i termini e i requisiti necessari per usufruire del cosiddetto bonus famiglie, ovvero un bonus straordinario a favore delle famiglie a basso reddito.

Si tratta di un bonus una tantum (verrà corrisposto soltanto nel 2009) che verrà concesso soltanto a persone residenti in Italia che abbiano conseguito redditi da:

  • lavoro dipendente
  • pensione
  • assimilati a lavoro dipendente
  • lavoro autonomo occasionale svolto da soggetti a carico di chi richiede il bonus o del coniuge non a carico
  • fondiari ma soltanto se percepiti insieme agli altri redditi ammessi e, comunque, di importo non superiore a 2.500 euro.

L’importo del bonus dipende dal numero di componenti del nucleo familiare (richiedente, coniuge non legalmente o effettivamente separato, anche se non a carico, figli e tutti gli altri familiari fiscalmente a carico) e dal reddito complessivo da essi prodotto nell’anno di riferimento, ovvero il 2007 o il 2008, a scelta dell’interessato.

Ma vediamo come cambia l’importo del bonus famiglia, a seconda della composizione della famiglia:

  • 200 euro – nucleo con unico componente e reddito da pensione non superiore a 15mila euro
  • 300 euro – nucleo familiare di due persone e reddito non superiore a 17mila euro
  • 450 euro – nucleo familiare di tre persone e reddito non superiore a 17mila euro
  • 500 euro – nucleo familiare di quattro persone e reddito non superiore a 20mila euro
  • 600 euro – nucleo familiare di cinque persone e reddito non superiore a 20mila euro
  • 1.000 euro – nucleo familiare di oltre cinque persone e reddito non superiore a 20mila euro
  • 1.000 euro – nucleo familiare con familiari a carico portatori di handicap e reddito non superiore a 35mila euro.

I lavoratori dipendenti che hanno diritto al bonus famiglia lo riceveranno insieme alla busta paga di febbraio 2009, sarà infatti il datore di lavoro, in quanto sostituto di imposta, ad erogarlo nei limiti delle somme derivanti da ritenute e contributi, mentre i pensionati lo riceveranno entro il mese di marzo.

L’erogazione del bonus avverrà in ordine di presentazione delle istanze che dovranno pervenire al datore di lavoro o all’ente pensionistico entro il 31 gennaio 2009 per chi sceglie il 2007 come anno di riferimento del reddito. Per coloro che scelgono il 2008 come anno di riferimento per il calcolo dell’importo del bonus di famiglia c’è tempo fino al 31 marzo 2009 per presentare la domanda. Il datore di lavoro o l’ente pensionistico verserà la quota spettante, rispettivamente, entro aprile o maggio 2009.

Il modello della domanda con le autocertificazioni da produrre relativamente alle informazioni su coniuge e familiari a carico sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui non sia possibile ricevere il bonus tramite un sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) sarà possibile presentare telematicamente la domanda all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2009 nel caso l’anno di riferimento del reddito sia il 2007 o entro il 30 giugno per i contribuenti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. Ultima chance, è la dichiarazione dei redditi 2008.

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