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E’ dell’8 ottobre il provvedimento con il quale vengono fornite le indicazioni per l’attuazione dell’agevolazione per gli autotrasportatori disposto dalla manovra d’estate.

L’agevolazione  consiste nella concessione di un credito d’imposta pari a una quota parte dell’importo della tassa automobilistica pagata per l’anno 2008 per ogni veicolo posseduto e utilizzato dall’impresa di autotrasporto.

La misura del credito d’imposta spettante è definita secondo le seguenti regole:

  • per i veicoli di massa complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate il credito d’imposta corrisponde al 35% del bollo (tassa automobilistica) pagata per il 2008
  • per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate il credito d’imposta corrisponde al 70% del bollo (tassa automobilistica) pagato per il 2008.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in sede di versamento unitario mediante modello F24 ed è fruibile nel rispetto dell’applicazione della regola de minimis, che stabilisce, per il settore del trasporto su strada, un limite complessivo di 100mila euro a favore della medesima impresa nell’arco di tre esercizi finanziari.

Per maggiori informazioni sull’agevolazione e gli eventuali adempimenti: Agenzia delle Entrate

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