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Dal 30 aprile 2008 entra in vigore la nuova disciplina su assegni e trasferimento di denaro contante relativa per la lotta al riciclaggio proveniente da attività illecite.

In particolare il decreto legislativo 231 del 21 11 07 introduce nuove regole al fine di regolamentare l’emissione degli assegni ed il trasferimento del denaro contante.

  • Gli assegni rilasciati dalla banca o dalla posta devono essere muniti della clausola “non trasferibile”.
    Per averne in forma libera il cliente dovrà presentare richiesta scritta e pagare un imposta di bollo pari ad 1,5 euro ad assegno.
    L’imposta di bollo di € 1,50 sarà dovuta anche per ogni assegno circolare, vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera.
    Per ogni girata, pena la nullità del titolo, il primo girante, ed i successivi, dovranno integrare la girata sul dorso dell’assegno con il proprio codice fiscale.
    Gli assegni bancari e postali emessi all’ordine dello stesso traente (come quelli a favore “mio proprio”, “me medesimo” o altra dicitura analoga) potranno essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A. e non potranno pertanto essere girati a terzi.
    Il limite massimo per emettere assegni bancari o postali senza l’indicazione del beneficiario è di € 5.000,00. Oltre tale importo l’assegno dovrà essere emesso con l’indicazione del beneficiario e con la clausola di “non trasferibile”. Gli assegni di importo uguale o superiore a 5.000,00 euro quindi potranno essere girati unicamente per l’incasso.
  • Sarà vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, risulterà complessivamente pari o superiore a 5.000 euro (sino al 30/04/2008 resterà valido il limite attualmente vigente di 12.500 euro).
    I libretti di deposito al portatore con giacenze superiori o uguali ad euro 5.000,00 non potranno più essere emessi, quelli ancora in circolazione dovranno essere ridotti ad importi inferiori ai 5.000,00 euro entro il 30 giugno 2009.

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