Con la risoluzione n. 30/E del 1° febbraio 2008 l’Agenzia delle Entrate torna a parlare delle agevolazioni prima casa.
L’Agenzia delle Entrate ricorda le condizioni di legge per poter usufruire dell’agevolazione per la “prima casa” ovvero:
- Le agevolazioni sono applicabili a immobili destinati a casa di abitazione non di lusso,
- Non è rilevante la categoria catastale dell’immobile,
- non è necessario che la casa sia utilizzata come abitazione principale
- La residenza dell’acquirente deve essere nel comune in cui si trova l’immobile oppure nel comune in cui si ha l’attività principale
- Non è possibile avere un’altra abitazione nel comune dove si trova l’immobile che si acquista
- Non è possibile avere un’altra abitazione già acquistata con agevolazioni prima casa
- E’ necessario predisporre una apposita dichiarazione di possesso dei requisiti da inserire nell’atto di acquisto per poter beneficiare delle agevolazioni
Per quanto riguarda le pertinenze la norma specifica che i benefici fiscali sono applicabili anche per l’acquisto delle sue pertinenze, anche se effettuato con atto separato, ma solo per una pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie catastali:
- C/2 (cantina o soffitta);
- C/6 (garage o box auto);
- C/7 (tettoia o posto auto).
Le unità immobiliari classificate (o classificabili) nelle citate categorie catastali possono anche trovarsi in prossimità dell’abitazione principale ma devono essere destinate in modo durevole a servizio della casa di abitazione.
Le agevolazioni fiscali si perdono nel caso in cui :
- le dichiarazioni rese nell’atto di acquisto sono false;
- l’acquirente non trasferisce la residenza nel Comune ove è situato l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto;
- l’acquirente vende o dona l’abitazione prima che sia decorso il termine di 5 anni dalla data di acquisto, a meno che entro un anno non riacquista un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate prende in esame il caso in cui una pertinenza venga venduta entro i cinque anni dalla data di acquisto con il successivo acquisto entro un anno di un’altra pertinenza e precisa che la norma stabilisce che viene mantenuta l’agevolazione prima casa a patto che entro un anno dalla vendita venga acquistato un altro immobile che possa godere dei benefici “prima casa”.
Pertanto l’atto di acquisto della nuova pertinenza potrà godere dell’agevolazione prima casa solo se ricorrono i requisiti e le condizioni di legge sopra specificati.