La finanziaria 2008 ha modificato e integrato quanto già previsto dalla finanziaria 2007 in materia di “Zone Franche Urbane” (ZFU), aree economicamente depresse e socialmente degradate, istituendo forti agevolazioni su imposte e contributi per le nuove imprese.
La modalità di determinazione delle “zone franche urbane” è stata stabilita Finanziaria 2008 (legge n. 244/2007): sarà il Cipe, Comitato interministeriale per la Programmazione economica, di concerto con il ministro dello Sviluppo economico e quello della Solidarietà sociale, a determinare le zone di interesse e a definire i criteri di allocazione delle risorse.
Le piccole e microimprese che inizieranno attività economiche nel periodo 2008-2012 in zone franche urbane godranno di importanti sgravi fiscali :
- esenzione totale dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta, esenzione al 60% di imposta nei seguenti cinque periodi di imposta, esenzione di imposta al 40% per l’undicesimo e il dodicesimo e al 20% per le successive due annualità. Tale agevolazione spetta fino a concorrenza dell’importo di 100mila euro per il reddito derivante dall’attività svolta nell’area urbana, maggiorato, a decorrere dal 2009 e per ciascun periodo d’imposta seguente, di un importo pari a 5mila euro, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all’interno del sistema locale di lavoro in cui ricade l’area esentata
- esenzione dall’Irap per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di 300mila euro del valore della produzione netta per ciascun periodo di imposta
- esenzione dall’Ici, a decorrere dall’anno 2008 e fino al 2012, per gli immobili di impresa siti nelle zfu, posseduti e utilizzati per l’esercizio delle nuove attività economiche
- esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione, definito con decreto del ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, per i contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, con la condizione che almeno il 30% degli occupati risieda nel territorio oggetto di agevolazione. Per gli anni successivi l’esonero è limitato per i primi cinque al 60%, per il sesto e settimo al 40% e per l’ottavo e nono al 20 per cento. Tale esonero riguarda anche i titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all’interno della zona franca.
I forti vantaggi fiscali per le piccole imprese hanno l’obiettivo di combattere la disoccupazione, la delinquenza e dare nuovo vigore alle piccole aree urbane in gravi difficoltà socio-economiche.