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Con la Circolare n. 2/E del 17 gennaio 2008 l’Agenzia delle Entrate chiarisce il nuovo sistema tariffario per i consumi di gas metano.

A partire dal 1° gennaio 2008 l’’aliquota Iva del 10% può essere applicata per tutti gli usi civili, limitatamente però ai primi 480 metri cubi annui; i consumi eccedenti sono tassati con l’aliquota ordinaria del 20 per cento.

In sostanza è cambiato il criterio di tassazione, che non si basa più sulla tipologia di utilizzo, ma sull’entità del consumo.

L’IVA agevolata al 10% è applicabile nei casi di “somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui”, mentre, con la vecchia normativa, l’agevolazione era prevista solamente per gli “usi domestici di cottura di cibi e per produzione di acqua calda”.

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