In Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre è stato pubblicato il decreto che definisce le modalità di erogazione del “bonus incapienti” previsto dal collegato alla Finanziaria.
Si tratta di una agevolazione destinata ai contribuenti a basso reddito, con Irpef netta pari a zero nel 2006.
Il bonus incapienti consiste nella erogazione di una somma pari a 150 euro “quale rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate affluite all’erario”, somma che sarà accreditata direttamente in busta paga o nella pensione.
E’ prevista inoltre l’erogazione di un ulteriore bonus, di pari importo, per ogni familiare a carico.
Il bonus spetta ai soggetti passivi Irpef residenti in Italia per i quali, nell’anno 2006, l’imposta netta risulta pari a zero. In particolare, il beneficio riguarda:
- i lavoratori dipendenti
- i pensionati, compresi coloro che, oltre ai redditi di pensione non eccedenti 7.500 euro, possiedono eventualmente solo l’abitazione principale, comprese le relative pertinenze, e redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro
- gli “assimilati”, tra cui, per citarne alcuni, i lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi e agricole, i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori socialmente utili e i sacerdoti
- i lavoratori autonomi, i titolari di redditi di impresa e di impresa minore, anche se conseguiti in forma di partecipazione
- i titolari di redditi derivanti da attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.
I lavoratori dipendenti e gli assimilati che, nel dicembre 2007, lavorano presso lo stesso datore di lavoro che ha rilasciato loro il Cud relativo al 2006, riceveranno il bonus in via automatica, analoga modalità è prevista per i pensionati. Nel caso in cui, invece, il sostituto d’imposta al dicembre 2007 è diverso da quello che ha rilasciato la Certificazione unica per il 2006, il contribuente può richiedere l’erogazione del bonus al nuovo sostituto.
Nei casi in cui il contribuente presti la sua attività per un soggetto che non opera da sostituto d’imposta, il bonus può essere richiesto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al 2007, o in alternativa, per chi non deve presentare la dichiarazione, è possibile richiedere il beneficio tramite un’apposita domanda all’agenzia delle Entrate.




