Il ministero delle Finanze ha chiarito alcuni dubbi in materia di ecoincentivi.
In particolare, con la Circolare n. 2/Dpf del 7 giugno 2007, l’ufficio Federalismo fiscale ha chiarito che gli ecoincentivi (il contributo finanziario e l’esenzione dal bollo auto) spettano anche se l’auto rottamata e sostituita con una meno inquinante è quella di un familiare convivente.
Gli ecoincentivi inoltre possono essere riconosciuti anche per gli acquisti avvenuti tra il 29 novembre e il 31 dicembre 2006, purché, entro 60 giorni dall’immatricolazione, sia stata consegnata al Pra copia del certificato di rottamazione.
Tale precisazione si è resa necessaria in quanto gli acquisti effettuati nel periodo dal 29 novembre (data di conversione in legge del Dl n. 262) al 31 dicembre 2006 (giorno precedente all’entrata in vigore della Finanziaria), sono avvenuti in assenza di qualsiasi disciplina sugli ecoincentivi.
Allo scopo di poter beneficiare degli ecoincentivi anche per gli acquisti – con contestuale rottamazione – realizzati nel periodo dal 29/11/06 al 31/12/06, la circolare precisa che è necessario che, entro 60 giorni dall’immatricolazione del veicolo, sia stata consegnata al Pra idonea documentazione: copia del certificato di rottamazione ovvero del certificato di proprietà con annotata la cessazione della circolazione del veicolo rottamato.
Poiché la legge finanziaria è entrata in vigore il 1° gennaio 2007, quando cioè ancora non erano scaduti i predetti 60 giorni, i soggetti interessati hanno avuto la possibilità di essere informati dell’efficacia retroattiva della disposizione e di mettere in atto gli opportuni adempimenti per beneficiare degli incentivi.
Altri importanti chiarimenti relativi agli ecoincentivi sono quelli relativi alle aziende la cui attività sia quelle di trasporto per conto terzi e per coloro che stipulano contratti di leasing.
Mentre nel primo caso (imprese che hanno come attività quella del trasporto per conto terzi) non è possibile usufruire delle agevolazioni, in quanto i regolamenti comunitari escludono dal regime degli aiuti de minimis i sussidi destinati all’acquisto di veicoli da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi, nel caso di contratti di locazione finanziaria possono essere riconosciuti.
La circolare puntualizza che anche alle operazioni di leasing è applicabile l’onere, previsto a carico delle imprese costruttrici o importatrici, di conservare la documentazione idonea a comprovare il diritto alle agevolazioni (copia della fattura di vendita, contratto di acquisto del nuovo veicolo). Le società di leasing, pertanto, devono trasmettere al venditore il contratto (o altro documento in uso nella pratica commerciale) intercorso tra locatore finanziario e utilizzatore.
Ulteriori chiarimenti sugli Ecoincentivi
giu 11th, 2007 by Finanziamenti