A partire dal 1° febbraio sarà possibile presentare alla propria banca la domanda per la sospensione delle rate del mutuo casa per almeno 12 mesi.
La moratoria riguarda i mutui, anche in fase di preammortamento, garantiti da ipoteca, per l’acquisto, costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale erogati a persone fisiche con reddito imponibile non superiore a 40 mila euro annui (inteso per singolo mutuatario).
Rientrano nella moratoria i mutui di importo non superiori a 150 mila euro a prescindere dalla tipologia di tasso di interesse contrattuale (fisso, variabile o misto). Sono inclusi i mutui cartolarizzati, rinegoziati, oggetto di operazioni di portabilità e accollati.
Possono presentare la domanda per la sospensione delle rate i mutuatari, o i loro eredi, che hanno subito la perdita del lavoro, l’ingresso nella cassa integrazione, la morte dell’intestatario del mutuo o l’insorgenza di condizioni di non autosufficienza.
La sospensione delle rate del mutuo avverrà per almeno 12 mesi.
Nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti che possono essere rimborsati dal cliente secondo le seguenti modalità:
- sospensione della sola quota capitale. La quota interessi viene rimborsata alle scadenze originarie;
- sospensione dell’ammortamento per quota interessi e quota capitale e applicazione del tasso contrattuale al debito residuo. In tal caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata che sarà definita dalla banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario.
Per maggiori informazioni e l’elenco delle banche aderenti: www.abi.it

