Con la manovra d’agosto – decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, il Governo, nell’intento di dare ancora più forza all’azione di emersione del lavoro nero, ha introdotto una rilevante novità alla normativa antiriciclaggio, ovvero alle disposizioni che regolano l’utilizzo di denaro contante e titoli al portatore, assegni e libretti al portatore.
La novità, diventata immediatamente esecutive con la pubblicazione del decreto legge in Gazzetta Ufficiale il 13 agosto, rigurada la soglia entro la quale è possibile utilizzare denaro contante: l’importo di € 5.000 è stato abbassato a € 2.500.
Trasferimento di denaro contante, titoli al portatore, libretti di deposito bancari o postali al portatore
E’ vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di risparmio bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, qualora il valore oggetto di trasferimento sia complessivamente pari o superiore a 2.500 euro (vale a dire fino a 2.499,99 euro, e non più pari o superiore a 5.000 euro). Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A
Assegni Bancari, Postali e Circolari
Gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari devono portare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario ed essere emessi con la clausola di non trasferibilità, ovvero l’assegno dovrà riportare la dicitura “Non Trasferibile”.
Gli assegni emessi all’ordine del traente, i c.d. Assegni “a me medesimo” o “mio proprio”, possono essere girati per l’incasso unicamente ad una Banca o a Poste Italiane spa, indipendentemente dall’importo.
Libretti al portatore
Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore deve essere inferiore a € 2.500,00: i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 2.500 euro, esistenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa, devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma inferiore ai duemilacinquecento euro entro il 30 Settembre 2011.