Fondo europeo per i rifugiati
SETTORE
Giustizia e affari interni - Politica sociale
descrizione
Fondo volto al sostegno degli Stati membri impegnati nell'accoglienza dei rifugiati e degli sfollati
Da: 01 / 01 / 2005 - A: 31 / 12 / 2010
obiettivi
Il Fondo europeo per i rifugiati è destinato al sostegno degli Stati membri impegnati nell'accoglienza dei rifugiati e degli sfollati.
Obiettivi del programma comunitario sono quelli di accrescere la solidarietà e sostenere le iniziative degli Stati membri volte a garantire ai rifugiati e agli sfollati condizioni di accoglienza adeguate e a facilitare la loro integrazione nel Paese di accoglienza.
Gli obiettivi che il programma si prefigge possono essere raggiunti tramite il finanziamento di determinate azioni fra le quali:
- Azioni in materia di condizioni di accoglienza e procedure di asilo;
- Azioni in materia di integrazione delle persone il cui soggiorno nello Stato membro ha carattere duraturo e stabile, nonché dei loro familiari;
- Azioni in materia di rimpatrio volontario;
- Azioni transnazionali o di interesse comunitario in materia di politica d'asilo;
- Misure di emergenza, attuate dagli Stati membri, volte a fornire protezione temporanea in caso di afflusso massiccio ed improvviso di rifugiati.
beneficiari
- Pubblica amministrazione
- Enti locali
- Istituti/enti di istruzione
- Centri di ricerca
- Istituti/enti di formazione
- Parti sociali
- Organizzazioni internazionali
- ONG operanti individualmente o in partenariato, aventi sede in uno degli Stati membri dell'Ue
Il programma è aperto a:
25 Stati dell'Ue
importo finanziario - budget
Importo finanziario: L'importo di riferimento per l'attuazione del programma dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2006 è pari a 114 milioni di EUR.
Contributo:
Azioni degli Stati membri: il sostegno comunitario non può superare il 50% del costo totale dell'azione da realizzare. Tale percentuale può raggiungere il 60% in ipotesi di azioni particolarmente innovative, o il 75% per le azioni attuate negli Stati ammissibili al Fondo di coesione.
Azioni comunitarie: il contributo comunitario non può superare l' 80% del costo totale dell'azione.
Misure urgenti: il contributo comunitario non può superare l' 80% del costo totale della misura ed è limitato ad un periodo di sei mesi.
Fonti Ufficiali e Link Utili

